Ormai da molti anni nella legge di bilancio vengono confermate e, in alcuni casi, implementate, agevolazioni fiscali per i contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
L’agevolazione, conosciuta come “Ecobonus”, consiste nella possibilità di detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% all’85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
In base a quanto previsto nel cosiddetto Decreto Rilancio di maggio 2020, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per uno sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.

Come funziona l’Ecobonus per i condomini

Oltre ai proprietari della singola unità abitativa oggetto della ristrutturazione, possono usufruire dell’agevolazione i condòmini per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
Ecobonus condomini come funziona. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 le detrazioni sono più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione ecobonus condomini è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Ecobonus condomini, quali interventi

Gli interventi per quali è possibile usufruire dell’ecobonus appartamento in condominio sono numerosi. A titolo esemplificativo:
interventi volti a conseguire un risparmio del fabbisogno energetico

  • interventi sull’involucro degli edifici
  • installazione di pannelli solari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative.

Superbonus 110% per lavori condominiali

In aggiunta alle previsioni confermate di anno in anno nella legge di bilancio, il Decreto Rilancio ha elevato a 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Ecobonus 110 condominio minimo. Inoltre nel decreto è previsto un ulteriore periodo di sei mesi per poter usufruire dell’agevolazione: è possibile richiedere la detrazione fino al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

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